Art. 13

Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive — Informazioni sulle riserve tecniche e sui rischi

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione captive — Informazioni sulle riserve tecniche e sui rischi 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) il modello S.12.01.01 di cui all’allegato I, che specifica per area di attività di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35 le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione vita e malattia, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.01 di cui all’allegato II; b) il modello S.12.02.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione vita e l’assicurazione malattia SLT per paese in cui le riserve tecniche per l’assicurazione vita e l’assicurazione malattia SLT relative al paese di origine non rappresentano il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate nell’insieme e della migliore stima lorda, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.12.02 di cui all’allegato II; c) a meno che l’impresa utilizzi semplificazioni per il calcolo delle riserve tecniche, per le quali non è calcolata una stima dei flussi di cassa futuri attesi derivanti dai contratti, il modello S.13.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla proiezione dei flussi finanziari futuri della migliore stima dell’attività di assicurazione vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.13.01 di cui all’allegato II; d) il modello S.14.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sull’analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, compresi i contratti di assicurazione vita e le rendite derivanti da contratti non vita, per prodotto emesso dall’impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.01 di cui all’allegato II; e) il modello S.14.02.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sull’analisi delle obbligazioni di assicurazione vita, per area di attività e categorie specifiche di prodotti emesse dall’impresa, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.02 di cui all’allegato II; f) il modello S.14.03 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione cyber, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.14.03 di cui all’allegato II, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni: i) la somma dei premi acquisiti per le polizze cyber autonome e le polizze con copertura aggiuntiva cyber, dove devono essere presi in considerazione solo i premi stimati acquisiti per il rischio cyber, è superiore al 5 % dell’attività complessiva di assicurazione non vita svolta dall’impresa o superiore a 5 milioni di EUR; ii) il numero di polizze che includono la copertura del rischio cyber rappresenta più del 3 % del numero totale di polizze dell’attività non vita; g) il modello S.16.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle rendite derivanti da obbligazioni di assicurazione non vita emesse dall’impresa nell’ambito dell’attività di assicurazione diretta che genera rendite, per tutte le aree di attività definite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35; h) il modello S.17.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione non vita per area di attività specificata nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.01 di cui all’allegato II; i) il modello S.17.03.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle riserve tecniche per l’assicurazione non vita relative all’attività di assicurazione diretta per paese, quando le riserve tecniche per l’assicurazione non vita relative al paese di origine non rappresentano il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate nell’insieme e della migliore stima lorda, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.17.03 di cui all’allegato II; j) a meno che l’impresa utilizzi semplificazioni per il calcolo delle riserve tecniche, per le quali non è calcolata una stima dei flussi di cassa futuri attesi derivanti dai contratti, il modello S.18.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla proiezione dei flussi finanziari futuri basati sulla migliore stima dell’attività di assicurazione non vita, per le aree di attività che rappresentano una copertura del 90 % della somma delle riserve tecniche calcolate nell’insieme e della migliore stima lorda, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.18.01 di cui all’allegato II; k) il modello S.19.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sui sinistri nell’assicurazione non vita nel formato di triangoli di sviluppo, per il totale di ogni area di attività dell’assicurazione non vita specificata nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35; l) il modello S.20.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sullo sviluppo della distribuzione dei sinistri verificatisi alla fine dell’esercizio finanziario, per le aree di attività importanti che rappresentano una copertura del 90 % delle riserve tecniche non vita come specificato all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.20.01 di cui all’allegato II; m) il modello S.21.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul profilo del rischio della distribuzione delle perdite dell’attività non vita, per le aree di attività importanti che rappresentano una copertura del 90 % delle riserve tecniche non vita come specificato all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.01 di cui all’allegato II; n) il modello S.21.02.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sul rischio di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.02 di cui all’allegato II; o) il modello S.21.03.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sui rischi di sottoscrizione non vita per somma assicurata per le aree di attività importanti che rappresentano una copertura del 90 % delle riserve tecniche non vita come specificato all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.21.03 di cui all’allegato II; 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera g), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione captive, le informazioni sono segnalate anche per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.16.01 di cui all’allegato II. Le informazioni per valuta sono segnalate solo se la migliore stima per le riserve per rendite su base attualizzata nel quadro di un’area di attività dell’assicurazione non vita rappresenta oltre il 3 % della migliore stima totale di tutte le riserve per rendite, disaggregando le informazioni come segue: i) importo per la valuta di segnalazione; ii) importo per qualsiasi valuta che rappresenta oltre il 25 % della migliore stima delle riserve per rendite su base attualizzata nella valuta di origine per l’area di attività non vita; iii) importo per qualsiasi valuta che rappresenta meno del 25 % della migliore stima delle riserve per rendite (su base attualizzata) nella valuta di origine per l’area di attività non vita ma oltre il 5 % della migliore stima totale delle riserve per rendite; 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera k), per le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione captive, le informazioni sono segnalate anche per valuta, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.19.01 di cui all’allegato II del presente regolamento. Le informazioni per valuta sono segnalate solo se la migliore stima totale lorda per l’area di attività dell’assicurazione non vita rappresenta oltre il 10 % della migliore stima lorda totale delle riserve per sinistri, disaggregando le informazioni come segue: i) importo per qualsiasi valuta che rappresenta oltre il 25 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine per l’area di attività dell’assicurazione non vita; ii) importo per qualsiasi valuta che rappresenta meno del 25 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine per l’area di attività non vita ma oltre il 5 % della migliore stima lorda delle riserve per sinistri nella valuta di origine;
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