Art. 2

In vigore dal 4 apr 2023
1.   La spesa dell’Unione sostenuta conformemente all’ non supera l’importo totale di: a) 16 750 000 EUR per la Bulgaria; b) 29 500 000 EUR per la Polonia; c) 10 050 000 EUR per la Romania. 2.   Bulgaria, Polonia e Romania possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell’ fino a un massimo del 100 % dell’importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. 3.   Bulgaria, Polonia e Romania versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 30 settembre 2023.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:739:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo