Art. 2
In vigore dal 4 apr 2023
1. La spesa dell’Unione sostenuta conformemente all’ non supera l’importo totale di:
a)
16 750 000 EUR per la Bulgaria;
b)
29 500 000 EUR per la Polonia;
c)
10 050 000 EUR per la Romania.
2. Bulgaria, Polonia e Romania possono concedere un aiuto supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione dell’ fino a un massimo del 100 % dell’importo corrispondente stabilito al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
3. Bulgaria, Polonia e Romania versano il sostegno supplementare di cui al paragrafo 2 entro il 30 settembre 2023.
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