Art. 3
Estratto annuale
In vigore dal 16 mar 2023
Estratto annuale
1. L’estratto annuale di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, riporta i dati statistici relativi al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti e riciclati e fornisce il calcolo dell’importo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati. L’estratto annuale serve da documento giustificativo ai fini del controllo e della supervisione della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati da parte della Commissione.
2. I seguenti approcci sono accettabili ai fini della stima dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti:
a)
approccio fondato sull’immissione sul mercato;
b)
approccio fondato sull’analisi dei rifiuti.
3. I calcoli basati sui due approcci di cui alle lettere a) e b) sono oggetto di un adeguamento per garantire la comparabilità, l’affidabilità e la completezza dei risultati.
4. Gli Stati membri determinano le stime sulla base dei due approcci di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e forniscono un’unica stima dei rifiuti prodotti bilanciando i risultati disponibili, al fine di utilizzare in modo efficace tutti i dati basilari di partenza disponibili su cui sono fondati i diversi approcci alla compilazione della produzione di rifiuti.
5. Qualsiasi differenza tra i dati ottenuti con i due approcci di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è spiegata in dettaglio secondo il formato di cui alla tabella 3 dell’allegato I.
6. Ove applicabile, oltre ai dati statistici nell’estratto annuale figurano spiegazioni sui seguenti elementi:
a)
modifiche metodologiche;
b)
revisioni di dati statistici comunicati in precedenza;
c)
eventuali differenze tra i dati sui rifiuti di imballaggio di plastica comunicati entro il 30 giugno a norma della direttiva 94/62/CE e i dati statistici comunicati entro il 31 luglio dello stesso anno a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770, escluse le differenze dovute alla trasformazione dei chilogrammi in tonnellate.
Le spiegazioni sono fornite secondo il formato di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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