Art. 5
Trasmissione dell’estratto e delle revisioni
In vigore dal 16 mar 2023
Trasmissione dell’estratto e delle revisioni
1. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione (Eurostat) l’estratto annuale per l’anno che precede di due anni quello in corso («n-2»).
2. La trasmissione dell’estratto annuale di cui al paragrafo 1 è effettuata ogni anno entro il 31 luglio.
3. Eventuali revisioni dei dati relativi agli anni precedenti sono comunicate alla Commissione (Eurostat) trasmettendo nuovamente l’estratto annuale, unitamente alle spiegazioni delle modifiche effettuate.
Storico versioni
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