Art. 58

Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari: a) veterinari; b) allevatori che detengono suini e altri operatori e trasportatori pertinenti; c) cacciatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo