Art. 58 · Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati

Art. 58

Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati

In vigore dal 16 mar 2023
Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari: a) veterinari; b) allevatori che detengono suini e altri operatori e trasportatori pertinenti; c) cacciatori.
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