Art. 33.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 mar 2023
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Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato (Art. 33.tit_1 Regolamento (UE) 2023/594) — Testo vigente | Portale Normativo