Art. 33.tit_1 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

Art. 33.tit_1

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III da tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 mar 2023
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-33.tit_1