Art. 31

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato 1.   In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato in cui: a) i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e b) i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009. 2.   L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora: a) siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, e all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo