Art. 31
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato
1. In deroga ai divieti di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II o III verso un impianto riconosciuto per sottoprodotti di origine animale situato all'interno o al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III situate all'interno dello stesso Stato membro interessato in cui:
a)
i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e
b)
i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
2. L'autorità competente dello Stato membro interessato concede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente qualora:
a)
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, e all'.
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