Art. 23
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato
1. In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
a)
nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni II;
b)
nelle zone soggette a restrizioni I o III;
c)
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
2. L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
a)
le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, e agli .
3. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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