Art. 23 · Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

Art. 23

Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato

In vigore dal 16 mar 2023
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni nel territorio dello stesso Stato membro interessato 1.   In deroga al divieto di cui all', paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II all'interno e al di fuori di tale zona soggetta a restrizioni verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato: a) nella stessa o in un'altra zona soggetta a restrizioni II; b) nelle zone soggette a restrizioni I o III; c) al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III. 2.   L'autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte: a) le condizioni generali di cui all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) le condizioni generali supplementari di cui all', paragrafo 2, e agli . 3.   L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché i suini oggetto di un movimento autorizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-23