Art. 9

Importazioni di SBF nell’Unione

In vigore dal 15 mar 2023
Importazioni di SBF nell’Unione 1.   L’SBF importato nell’Unione è accompagnato da un certificato di cattura conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 e da un modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi. 2.   Gli Stati membri non accettano per l’importazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette. 3.   Gli Stati membri non accettano per l’importazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato non provvisto di targhetta.
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