Art. 9
Importazioni di SBF nell’Unione
In vigore dal 15 mar 2023
Importazioni di SBF nell’Unione
1. L’SBF importato nell’Unione è accompagnato da un certificato di cattura conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008 e da un modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri non accettano per l’importazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette.
3. Gli Stati membri non accettano per l’importazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato non provvisto di targhetta.
Storico versioni
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