Art. 22
Comunicazione mensile delle catture accessorie
In vigore dal 15 mar 2023
Comunicazione mensile delle catture accessorie
Gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera abbiano conservato a bordo catture accessorie di SBF notificano alla Commissione, il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi alle catture accessorie del mese precedente conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati da notificare alla Commissione comprendono dati riguardanti eventuali rigetti, compresi quelli che precisano se le catture accessorie rigettate in mare erano vive o morte, e il totale cumulativo delle catture accessorie di SBF per l’anno in questione. La Commissione trasmette tali dati al segretariato entro e non oltre l’ultimo giorno di ogni mese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:675:oj#art-22