Art. 22 · Comunicazione mensile delle catture accessorie

Art. 22

Comunicazione mensile delle catture accessorie

In vigore dal 15 mar 2023
Comunicazione mensile delle catture accessorie Gli Stati membri di bandiera le cui navi battenti bandiera abbiano conservato a bordo catture accessorie di SBF notificano alla Commissione, il giorno 15 di ogni mese, i dati relativi alle catture accessorie del mese precedente conformemente all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009. I dati da notificare alla Commissione comprendono dati riguardanti eventuali rigetti, compresi quelli che precisano se le catture accessorie rigettate in mare erano vive o morte, e il totale cumulativo delle catture accessorie di SBF per l’anno in questione. La Commissione trasmette tali dati al segretariato entro e non oltre l’ultimo giorno di ogni mese.
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