Art. 14

Registri dei documenti SDC

In vigore dal 15 mar 2023
Registri dei documenti SDC 1.   Gli Stati membri conservano per un periodo di almeno tre anni o superiore, se richiesto dalla legislazione nazionale, tutti i documenti SDC originali da essi ricevuti o le copie elettroniche scannerizzate dei documenti originali. 2.   Gli Stati membri conservano per un periodo di tre anni o superiore, se richiesto dal diritto nazionale, una copia dei documenti SDC da essi rilasciati. 3.   Copie dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del modulo di marcatura delle catture, sono trasmesse senza indugio alla Commissione e al più tardi entro la fine del trimestre successivo alla data in cui tali documenti sono stati rilasciati o ricevuti. La Commissione trasmette senza indugio tali documenti al segretariato.
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