Art. 14 · Registri dei documenti SDC

Art. 14

Registri dei documenti SDC

In vigore dal 15 mar 2023
Registri dei documenti SDC 1.   Gli Stati membri conservano per un periodo di almeno tre anni o superiore, se richiesto dalla legislazione nazionale, tutti i documenti SDC originali da essi ricevuti o le copie elettroniche scannerizzate dei documenti originali. 2.   Gli Stati membri conservano per un periodo di tre anni o superiore, se richiesto dal diritto nazionale, una copia dei documenti SDC da essi rilasciati. 3.   Copie dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del modulo di marcatura delle catture, sono trasmesse senza indugio alla Commissione e al più tardi entro la fine del trimestre successivo alla data in cui tali documenti sono stati rilasciati o ricevuti. La Commissione trasmette senza indugio tali documenti al segretariato.
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