Art. 14
Registri dei documenti SDC
In vigore dal 15 mar 2023
Registri dei documenti SDC
1. Gli Stati membri conservano per un periodo di almeno tre anni o superiore, se richiesto dalla legislazione nazionale, tutti i documenti SDC originali da essi ricevuti o le copie elettroniche scannerizzate dei documenti originali.
2. Gli Stati membri conservano per un periodo di tre anni o superiore, se richiesto dal diritto nazionale, una copia dei documenti SDC da essi rilasciati.
3. Copie dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del modulo di marcatura delle catture, sono trasmesse senza indugio alla Commissione e al più tardi entro la fine del trimestre successivo alla data in cui tali documenti sono stati rilasciati o ricevuti. La Commissione trasmette senza indugio tali documenti al segretariato.
Storico versioni
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