Art. 10
Esportazioni o riesportazioni di SBF
In vigore dal 15 mar 2023
Esportazioni o riesportazioni di SBF
1. Fatta salva la convalida, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, dei certificati di cattura relativi all’esportazione delle catture effettuate da pescherecci dell’Unione, le esportazioni o le riesportazioni di SBF da parte degli Stati membri sono accompagnate da un modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri non convalidano per l’esportazione o la riesportazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette.
3. Gli Stati membri non convalidano per l’esportazione o la riesportazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato e non provvisto di targhetta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:675:oj#art-10