Art. 10 · Esportazioni o riesportazioni di SBF

Art. 10

Esportazioni o riesportazioni di SBF

In vigore dal 15 mar 2023
Esportazioni o riesportazioni di SBF 1.   Fatta salva la convalida, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, dei certificati di cattura relativi all’esportazione delle catture effettuate da pescherecci dell’Unione, le esportazioni o le riesportazioni di SBF da parte degli Stati membri sono accompagnate da un modulo di esportazione o riesportazione, a seconda dei casi. 2.   Gli Stati membri non convalidano per l’esportazione o la riesportazione partite di SBF che non siano accompagnate dai documenti SDC e dalle targhette. 3.   Gli Stati membri non convalidano per l’esportazione o la riesportazione partite complete o parziali di SBF intero non trasformato e non provvisto di targhetta.
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