Art. 2

Esercizio dei diritti dell’Unione

In vigore dal 15 mar 2023
Esercizio dei diritti dell’Unione 1.   Alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione: a) di adottare le misure di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, ad eccezione della sospensione, totale o parziale, dell’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione per svolgervi attività di pesca in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e, b) laddove la misura consista nella sospensione di un obbligo derivante da uno degli accordi di cui all’, paragrafo 1, di imporre restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’accordo in questione, che l’obbligo sospeso altrimenti precluderebbe. Tali atti di esecuzione indicano, se del caso, il periodo di validità delle misure adottate. 2.   Le misure adottate a norma del presente regolamento sono proporzionate agli obiettivi perseguiti ed efficaci nell’indurre il Regno Unito a conformarsi agli accordi di cui all’, paragrafo 1. Esse rispettano i criteri specifici stabiliti in tali accordi. 3.   È conferito alla Commissione il potere di modificare, sospendere o abrogare le misure di cui all’, paragrafo 2, mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione indicano se del caso il periodo di validità della sospensione. 4.   Qualora uno o più Stati membri nutrano una particolare preoccupazione, possono chiedere alla Commissione di adottare le misure di cui all’, paragrafo 2. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. 5.   Nel caso in cui, a causa del persistere di ampie divergenze, le misure di riequilibrio di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, siano in vigore per oltre un anno, uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di attivare la clausola di revisione di cui all’articolo 411 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione esamina tempestivamente tale richiesta e valuta se rimettere la questione al consiglio di partenariato, se del caso, conformemente alle disposizioni di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni. 6.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1 e 3 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 8.   Qualora decida, a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, di sospendere, in tutto o in parte, l’accesso delle navi del Regno Unito alle acque dell’Unione per svolgervi attività di pesca in virtù dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Consiglio applica i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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