Art. 1
Oggetto e ambito d’applicazione
In vigore dal 15 mar 2023
Oggetto e ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e le procedure che permettono l’esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell’Unione ai fini dell’attuazione e applicazione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») e dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») e degli accordi integrativi dello stesso.
2. Il presente regolamento si applica alle seguenti misure adottate dall’Unione:
a)
la sospensione temporanea del pertinente trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati di cui all’articolo 34 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
b)
le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 374 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
c)
le misure di riequilibrio e le contromisure di cui all’articolo 411 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
d)
le misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, limitare o subordinare a condizioni le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di vettori del Regno Unito e a rifiutare, revocare, sospendere, limitare o subordinare a condizioni le operazioni dei medesimi vettori, di cui all’articolo 434, paragrafo 4, e all’articolo 435, paragrafo 12, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
e)
la sospensione degli obblighi di accettazione di cui all’articolo 457 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
f)
le misure correttive di cui all’articolo 469 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
g)
le misure compensative, in particolare la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 501 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
h)
le misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 506 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
i)
la sospensione o la cessazione dell’applicazione del protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in relazione a uno o più programmi o attività dell’Unione adottati in virtù del TFUE, o a parte di essi, di cui agli articoli 718 e 719 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
j)
l’offerta o l’accettazione di una compensazione temporanea o la sospensione degli obblighi nel contesto dell’esecuzione a seguito di una procedura di arbitrato o di gruppo di esperti a norma dell’articolo 749 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
k)
le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all’articolo 773 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;
l)
le restrizioni degli scambi, degli investimenti o di altre attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il Regno Unito non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie in virtù di detto accordo o dell’accordo di recesso possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;
m)
la sospensione degli obblighi derivanti dall’articolo 178 dell’accordo di recesso nel contesto dell’esecuzione di un lodo del collegio arbitrale;
n)
le misure correttive di cui all’articolo 13 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso;
o)
le misure di salvaguardia e le misure di riequilibrio di cui all’articolo 16 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso.
Storico versioni
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