Art. 42

Valutazione

In vigore dal 15 mar 2023
Valutazione 1.   La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale. 2.   Entro il 21 marzo 2024, e successivamente ogni anno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai principali risultati dell’attuazione iniziale del programma, compresi il completamento delle attività di definizione, il consolidamento delle esigenze degli utenti e i piani di attuazione, nonché i pareri dei pertinenti portatori di interessi a livello dell’Unione e nazionale. 3.   Entro il 30 giugno 2026 la Commissione valuta l’attuazione del programma alla luce degli obiettivi di cui all’. A tal fine la Commissione valuta: a) le prestazioni del sistema di connettività sicura e dei servizi forniti nell’ambito del programma, in particolare la bassa latenza, l’affidabilità, l’autonomia e l’accesso globale; b) i modelli di governance e di attuazione, nonché la loro efficienza; c) l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma; d) la sinergia e la complementarità del programma con altri programmi dell’Unione, in particolare GOVSATCOM, e le altre componenti del programma spaziale dell’Unione; e) l’evoluzione delle capacità disponibili, le innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ecosistema spaziale; f) la partecipazione di start-up e PMI in tutta l’Unione; g) l’impatto ambientale del programma, tenendo conto dei criteri di cui all’; h) eventuali superamenti dei costi, la tempestività nel rispettare le scadenze stabilite per il progetto e l’efficacia della governance e della gestione del programma; i) l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle attività del programma. Se del caso, la valutazione è corredata di una proposta adeguata. 4.   La valutazione del programma tiene conto dei risultati della valutazione della componente GOVSATCOM a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/696. 5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 6.   I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1. 7.   Due anni dopo il conseguimento della piena capacità operativa, e successivamente ogni due anni, l’Agenzia pubblica, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, una relazione di mercato sull’impatto del programma sull’industria upstream e downstream dei satelliti commerciali dell’Unione, al fine di garantire il minimo impatto possibile sulla concorrenza e il mantenimento degli incentivi all’innovazione.
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