Art. 42
Valutazione
In vigore dal 15 mar 2023
Valutazione
1. La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 21 marzo 2024, e successivamente ogni anno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai principali risultati dell’attuazione iniziale del programma, compresi il completamento delle attività di definizione, il consolidamento delle esigenze degli utenti e i piani di attuazione, nonché i pareri dei pertinenti portatori di interessi a livello dell’Unione e nazionale.
3. Entro il 30 giugno 2026 la Commissione valuta l’attuazione del programma alla luce degli obiettivi di cui all’. A tal fine la Commissione valuta:
a)
le prestazioni del sistema di connettività sicura e dei servizi forniti nell’ambito del programma, in particolare la bassa latenza, l’affidabilità, l’autonomia e l’accesso globale;
b)
i modelli di governance e di attuazione, nonché la loro efficienza;
c)
l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma;
d)
la sinergia e la complementarità del programma con altri programmi dell’Unione, in particolare GOVSATCOM, e le altre componenti del programma spaziale dell’Unione;
e)
l’evoluzione delle capacità disponibili, le innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ecosistema spaziale;
f)
la partecipazione di start-up e PMI in tutta l’Unione;
g)
l’impatto ambientale del programma, tenendo conto dei criteri di cui all’;
h)
eventuali superamenti dei costi, la tempestività nel rispettare le scadenze stabilite per il progetto e l’efficacia della governance e della gestione del programma;
i)
l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle attività del programma.
Se del caso, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.
4. La valutazione del programma tiene conto dei risultati della valutazione della componente GOVSATCOM a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/696.
5. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
6. I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.
7. Due anni dopo il conseguimento della piena capacità operativa, e successivamente ogni due anni, l’Agenzia pubblica, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, una relazione di mercato sull’impatto del programma sull’industria upstream e downstream dei satelliti commerciali dell’Unione, al fine di garantire il minimo impatto possibile sulla concorrenza e il mantenimento degli incentivi all’innovazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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