Art. 42 · Valutazione

Art. 42

Valutazione

In vigore dal 15 mar 2023
Valutazione 1.   La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale. 2.   Entro il 21 marzo 2024, e successivamente ogni anno, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai principali risultati dell’attuazione iniziale del programma, compresi il completamento delle attività di definizione, il consolidamento delle esigenze degli utenti e i piani di attuazione, nonché i pareri dei pertinenti portatori di interessi a livello dell’Unione e nazionale. 3.   Entro il 30 giugno 2026 la Commissione valuta l’attuazione del programma alla luce degli obiettivi di cui all’. A tal fine la Commissione valuta: a) le prestazioni del sistema di connettività sicura e dei servizi forniti nell’ambito del programma, in particolare la bassa latenza, l’affidabilità, l’autonomia e l’accesso globale; b) i modelli di governance e di attuazione, nonché la loro efficienza; c) l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma; d) la sinergia e la complementarità del programma con altri programmi dell’Unione, in particolare GOVSATCOM, e le altre componenti del programma spaziale dell’Unione; e) l’evoluzione delle capacità disponibili, le innovazioni e lo sviluppo di nuove tecnologie nell’ecosistema spaziale; f) la partecipazione di start-up e PMI in tutta l’Unione; g) l’impatto ambientale del programma, tenendo conto dei criteri di cui all’; h) eventuali superamenti dei costi, la tempestività nel rispettare le scadenze stabilite per il progetto e l’efficacia della governance e della gestione del programma; i) l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione delle attività del programma. Se del caso, la valutazione è corredata di una proposta adeguata. 4.   La valutazione del programma tiene conto dei risultati della valutazione della componente GOVSATCOM a norma dell’articolo 102 del regolamento (UE) 2021/696. 5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 6.   I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1. 7.   Due anni dopo il conseguimento della piena capacità operativa, e successivamente ogni due anni, l’Agenzia pubblica, previa consultazione dei portatori di interessi pertinenti, una relazione di mercato sull’impatto del programma sull’industria upstream e downstream dei satelliti commerciali dell’Unione, al fine di garantire il minimo impatto possibile sulla concorrenza e il mantenimento degli incentivi all’innovazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:588:oj#art-42