Art. 20

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 15 mar 2023
Principi per l’aggiudicazione degli appalti 1.   L’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito del programma è eseguita conformemente alle norme in materia di appalti stabilite nel regolamento finanziario. 2.   Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ai fini del programma, a integrazione dei principi stabiliti nel regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai principi seguenti: a) promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l’Unione e lungo l’intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare dei nuovi operatori, delle start-up e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti; b) assicurare una concorrenza efficace nella gara d’appalto ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi; c) applicare i principi di concorrenza e accesso aperto, indicendo gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e sulle procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità; d) proteggere la sicurezza e l’interesse pubblico dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare sul piano tecnologico, eseguendo valutazioni del rischio e attuando misure per mitigare il rischio di perturbazione, ad esempio quando è disponibile un solo fornitore; e) rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3, e contribuire alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; f) in deroga all’articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo del programma, dei suoi costi e del suo calendario; g) promuovere l’accessibilità, la continuità e l’affidabilità dei servizi; h) migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico attuando misure adeguate in conformità delle disposizioni di cui all’; i) garantire l’effettiva promozione delle pari opportunità per tutti nonché l’attuazione dell’integrazione della prospettiva di genere e della dimensione di genere e mirare ad affrontare le cause dello squilibrio di genere, rivolgendo particolare attenzione a garantire l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione.
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