Art. 20 · Principi per l’aggiudicazione degli appalti

Art. 20

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

In vigore dal 15 mar 2023
Principi per l’aggiudicazione degli appalti 1.   L’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito del programma è eseguita conformemente alle norme in materia di appalti stabilite nel regolamento finanziario. 2.   Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ai fini del programma, a integrazione dei principi stabiliti nel regolamento finanziario, l’amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai principi seguenti: a) promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l’Unione e lungo l’intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare dei nuovi operatori, delle start-up e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti; b) assicurare una concorrenza efficace nella gara d’appalto ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi; c) applicare i principi di concorrenza e accesso aperto, indicendo gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e sulle procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità; d) proteggere la sicurezza e l’interesse pubblico dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare sul piano tecnologico, eseguendo valutazioni del rischio e attuando misure per mitigare il rischio di perturbazione, ad esempio quando è disponibile un solo fornitore; e) rispettare i requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 3, e contribuire alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; f) in deroga all’articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo del programma, dei suoi costi e del suo calendario; g) promuovere l’accessibilità, la continuità e l’affidabilità dei servizi; h) migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico attuando misure adeguate in conformità delle disposizioni di cui all’; i) garantire l’effettiva promozione delle pari opportunità per tutti nonché l’attuazione dell’integrazione della prospettiva di genere e della dimensione di genere e mirare ad affrontare le cause dello squilibrio di genere, rivolgendo particolare attenzione a garantire l’equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione.
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