Art. 5
Tempi di attuazione
In vigore dal 14 mar 2023
Tempi di attuazione
1. Nell’elaborare una stima dei tempi necessari per l’attuazione del piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché nel piano di risoluzione siano inclusi almeno gli elementi seguenti:
a)
un elenco delle azioni che l’autorità di risoluzione prevede di intraprendere e, ove opportuno, se tali azioni derivano dall’applicazione del piano di risanamento;
b)
un elenco dei provvedimenti che l’autorità di risoluzione prevede di adottare ai fini dell’attuazione di ciascun aspetto sostanziale del piano di risoluzione, indicando i tempi stabiliti e specificando le misure corrispondenti per tale attuazione, compreso un calendario indicativo per la valutazione di ciascuna delle strategie di risoluzione e la loro applicabilità;
c)
una descrizione delle modalità di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP previste nell’ambito del piano di risoluzione, anche se derivanti dal piano di risanamento, e una stima dei tempi per le diverse misure di ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP.
2. L’autorità di risoluzione provvede affinché i tempi di cui al paragrafo 1 siano:
a)
adeguati e pertinenti, sulla base di una descrizione delle modalità con cui l’autorità di risoluzione ha valutato la fattibilità e la credibilità dei provvedimenti previsti e dei tempi stabiliti nel piano di risoluzione;
b)
sottoposti a prove periodiche, almeno al momento dell’elaborazione del piano di risoluzione e, successivamente, a seguito di eventuali modifiche sostanziali;
c)
efficaci, prendendo in considerazione i processi e le procedure, compresa l’applicazione di modelli.
Storico versioni
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