Art. 3
Sintesi delle modifiche sostanziali
In vigore dal 14 mar 2023
Sintesi delle modifiche sostanziali
Nell’elaborare una sintesi delle modifiche sostanziali del piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda le modifiche sostanziali riguardanti almeno gli elementi seguenti:
a)
i mercati in cui opera la CCP, le attività d’impresa considerate principali per la CCP e i servizi di compensazione da questa offerti;
b)
gli accordi di interoperabilità della CCP o le interdipendenze della CCP, inclusi i prestatori di servizi della CCP;
c)
il capitale e la struttura di capitale della CCP, compresi gli importi delle risorse proprie dedicate prefinanziate;
d)
i requisiti prudenziali della CCP, comprese le modifiche delle metodologie relative al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, delle politiche d’investimento, delle politiche in materia di garanzie reali e del regolamento;
e)
i requisiti non prudenziali della CCP, compresi gli aspetti organizzativi quali la struttura organizzativa, la continuità operativa e l’esternalizzazione, e le modifiche sostanziali delle norme relative alla condotta negli affari della CCP, compresa la composizione della partecipazione alla CCP e le modifiche in materia di segregazione e portabilità;
f)
l’assetto proprietario della CCP e le strutture degli incentivi dei dirigenti;
g)
gli scenari e le strategie di risoluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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