Art. 3 · Sintesi delle modifiche sostanziali

Art. 3

Sintesi delle modifiche sostanziali

In vigore dal 14 mar 2023
Sintesi delle modifiche sostanziali Nell’elaborare una sintesi delle modifiche sostanziali del piano di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché il piano di risoluzione comprenda le modifiche sostanziali riguardanti almeno gli elementi seguenti: a) i mercati in cui opera la CCP, le attività d’impresa considerate principali per la CCP e i servizi di compensazione da questa offerti; b) gli accordi di interoperabilità della CCP o le interdipendenze della CCP, inclusi i prestatori di servizi della CCP; c) il capitale e la struttura di capitale della CCP, compresi gli importi delle risorse proprie dedicate prefinanziate; d) i requisiti prudenziali della CCP, comprese le modifiche delle metodologie relative al fondo di garanzia in caso di inadempimento, dei quadri di gestione dei margini e del rischio di liquidità, delle politiche d’investimento, delle politiche in materia di garanzie reali e del regolamento; e) i requisiti non prudenziali della CCP, compresi gli aspetti organizzativi quali la struttura organizzativa, la continuità operativa e l’esternalizzazione, e le modifiche sostanziali delle norme relative alla condotta negli affari della CCP, compresa la composizione della partecipazione alla CCP e le modifiche in materia di segregazione e portabilità; f) l’assetto proprietario della CCP e le strutture degli incentivi dei dirigenti; g) gli scenari e le strategie di risoluzione.
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