Art. 19
Notificazione al collegio di risoluzione
In vigore dal 14 mar 2023
Notificazione al collegio di risoluzione
Nell’elaborare una descrizione delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera r), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti:
a)
le procedure e i processi da seguire nella notificazione al collegio di risoluzione e, in particolare, le informazioni sugli elenchi di distribuzione, i modelli di documenti e i calendari con l’indicazione delle modalità e della tempistica con cui informare il collegio di risoluzione;
b)
le procedure per tenere aggiornati gli elenchi di distribuzione;
c)
i dispositivi per testare il processo di notificazione al collegio di risoluzione, comprese le informazioni sulla portata e la frequenza di tali prove e le procedure per affrontare eventuali carenze quali errori, malintesi o ritardi.
Storico versioni
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