Art. 19 · Notificazione al collegio di risoluzione

Art. 19

Notificazione al collegio di risoluzione

In vigore dal 14 mar 2023
Notificazione al collegio di risoluzione Nell’elaborare una descrizione delle modalità di notificazione al collegio di risoluzione a norma dell’, paragrafo 7, lettera r), del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità di risoluzione provvede affinché i piani di risoluzione includano almeno la descrizione degli elementi seguenti: a) le procedure e i processi da seguire nella notificazione al collegio di risoluzione e, in particolare, le informazioni sugli elenchi di distribuzione, i modelli di documenti e i calendari con l’indicazione delle modalità e della tempistica con cui informare il collegio di risoluzione; b) le procedure per tenere aggiornati gli elenchi di distribuzione; c) i dispositivi per testare il processo di notificazione al collegio di risoluzione, comprese le informazioni sulla portata e la frequenza di tali prove e le procedure per affrontare eventuali carenze quali errori, malintesi o ritardi.
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