Art. 1

Valutazione quantitativa

In vigore dal 14 mar 2023
Valutazione quantitativa L’autorità di risoluzione valuta in che modo i diversi aspetti del piano di risoluzione sono o possono essere quantificati in sede di elaborazione del piano di risoluzione e fornisce spiegazioni sulle modalità e la portata della valutazione quantitativa effettuata per un determinato aspetto del piano di risoluzione. Qualora l’autorità di risoluzione giunga alla conclusione che, in relazione a un aspetto specifico del piano di risoluzione, una valutazione quantitativa non è appropriata o non è possibile, ciò dovrebbe essere indicato nel piano di risoluzione.
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