Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 27 feb 2023
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le regole dettagliate per l’applicazione del divieto di impiego, negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita e l’aumento della produttività e di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo. 2.   Il presente regolamento si applica agli animali vivi destinati alla produzione di alimenti per i quali sono stati stabiliti codici della nomenclatura combinata («codici NC») nell’allegato I, parte seconda, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87. Il presente regolamento si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali sono stati stabiliti codici NC nell’allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e per i quali sono state stabilite sottovoci del sistema armonizzato alle voci 3501, 3502 e 3504. 3.   Il presente regolamento non si applica: a) alla gelatina e alle materie prime per la sua produzione di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) al collagene e alle materie prime per la sua produzione di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) ai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; d) agli animali selvatici e ai prodotti da essi derivati; e) a insetti, rane, lumache e rettili, compresi i prodotti da essi derivati; f) a prodotti composti; g) ad animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, a meno che la destinazione degli animali o dei prodotti non sia ancora stata decisa all’ingresso nell’Unione; h) ad animali o prodotti di origine animale destinati al consumo umano dei quali è previsto solo il transito attraverso l’Unione senza immissione in commercio; i) ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza immissione in commercio.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/905 — Oggetto e ambito di applicazione | Portale Normativo