Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 27 feb 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le regole dettagliate per l’applicazione del divieto di impiego, negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione, di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita e l’aumento della produttività e di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo.
2. Il presente regolamento si applica agli animali vivi destinati alla produzione di alimenti per i quali sono stati stabiliti codici della nomenclatura combinata («codici NC») nell’allegato I, parte seconda, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Il presente regolamento si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano per i quali sono stati stabiliti codici NC nell’allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e per i quali sono state stabilite sottovoci del sistema armonizzato alle voci 3501, 3502 e 3504.
3. Il presente regolamento non si applica:
a)
alla gelatina e alle materie prime per la sua produzione di cui all’allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
b)
al collagene e alle materie prime per la sua produzione di cui all’allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c)
ai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d)
agli animali selvatici e ai prodotti da essi derivati;
e)
a insetti, rane, lumache e rettili, compresi i prodotti da essi derivati;
f)
a prodotti composti;
g)
ad animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, a meno che la destinazione degli animali o dei prodotti non sia ancora stata decisa all’ingresso nell’Unione;
h)
ad animali o prodotti di origine animale destinati al consumo umano dei quali è previsto solo il transito attraverso l’Unione senza immissione in commercio;
i)
ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza immissione in commercio.
Storico versioni
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