Art. 2
In vigore dal 8 feb 2023
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, punti 3), 4) e 5), e il terzo comma del presente articolo si applicano a decorrere dalla data dell’adesione dell’Ucraina alla convenzione relativa ad un regime comune di transito.
I formulari basati sui modelli di cui all’allegato 32-01, all’allegato 32-02, all’allegato 32-03 e alla parte II, capo VI e capo VII, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella versione applicabile il giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato, fino al 1o aprile 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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