Art. 1
In vigore dal 8 feb 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1)
all’articolo 36 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, è utilizzato anche per lo scambio, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni specifiche sul rischio in relazione alle dichiarazioni sommarie di entrata.»;
2)
l’articolo 184 è così modificato:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale, dell’operatore postale di un paese terzo o del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:
«6. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di vettura forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro insieme alle indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
7. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.
Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.»;
3)
alla parte I (Impegno del garante) dell’allegato 32-01, il punto 1 è così modificato:
a)
il termine «dell’Ucraina,» è inserito dopo il testo «della Repubblica di Turchia,»;
b)
la nota 3), posta dopo il testo «della Repubblica di Turchia», è spostata dopo il testo «del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
4)
alla parte I (Impegno del garante), punto 1, dell’allegato 32-02 il termine «dell’Ucraina,» è inserito dopo il testo «della Repubblica di Turchia,»;
5)
alla parte I (Impegno del garante) dell’allegato 32-03, il punto 1 è così modificato:
a)
il termine «dell’Ucraina,» è inserito dopo il testo «della Repubblica di Turchia,»;
b)
la nota 3), posta dopo il testo «della Repubblica di Turchia», è spostata dopo il testo «del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;
6)
alla parte II, capo VI (Certificato di garanzia globale) (TC 31 Certificato di garanzia globale) (Recto), punto 7, dell’allegato 72-04, il termine «Ucraina» è inserito dopo il termine «Turchia»;
7)
alla parte II, capo VII (Certificato di esonero dalla garanzia) (TC 33 Certificato di esonero dalla garanzia) (Recto), punto 6, dell’allegato 72-04, il termine «Ucraina» è inserito dopo il termine «Turchia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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