Art. 9
Registrazione dati e trasmissione
In vigore dal 30 gen 2023
Registrazione dati e trasmissione
1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1022.
2. Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo conformemente al presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.
Storico versioni
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