Art. 9 · Registrazione dati e trasmissione

Art. 9

Registrazione dati e trasmissione

In vigore dal 30 gen 2023
Registrazione dati e trasmissione 1.   Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1022. 2.   Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo conformemente al presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato III.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:195:oj#art-9