Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 30 gen 2023
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche: a) «sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); b) «Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; c) «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; d) «Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; e) «Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; f) «Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; g) «Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; h) «Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011; i) «Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.
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Zone di pesca (Art. 4 Regolamento (UE) 2023/195) — Testo vigente | Portale Normativo