Art. 4
Zone di pesca
In vigore dal 30 gen 2023
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:
a)
«sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
b)
«Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
c)
«Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
d)
«Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
e)
«Canale di Sicilia»: le acque nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
f)
«Mar Ionio»: le acque nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
g)
«Mare di Levante»: le acque nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
h)
«Mare di Alborán»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
i)
«Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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