Art. 6
TAC da stabilire da parte degli Stati membri
In vigore dal 30 gen 2023
TAC da stabilire da parte degli Stati membri
1. I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell’allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.
2. I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1:
a)
sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
b)
consentono di sfruttare lo stock:
i)
in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
ii)
nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.
3. Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
i TAC da esso stabiliti;
b)
i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;
c)
informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.
4. Per il TAC di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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