Art. 6 · TAC da stabilire da parte degli Stati membri

Art. 6

TAC da stabilire da parte degli Stati membri

In vigore dal 30 gen 2023
TAC da stabilire da parte degli Stati membri 1.   I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell’allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato. 2.   I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1: a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e b) consentono di sfruttare lo stock: i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o ii) nel rispetto dell’approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete. 3.   Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti: a) i TAC da esso stabiliti; b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC; c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti. 4.   Per il TAC di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.
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