Art. 34

Pesca pelagica

In vigore dal 30 gen 2023
Pesca pelagica 1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona. 3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all’allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO: a) l’elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO; b) le dichiarazioni di cattura mensili.
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