Art. 34 · Pesca pelagica

Art. 34

Pesca pelagica

In vigore dal 30 gen 2023
Pesca pelagica 1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell’allegato IH. 2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l’insieme dell’Unione in tale zona. 3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all’allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO: a) l’elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO; b) le dichiarazioni di cattura mensili.
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