Art. 13

Misure relative alla pesca dell’anguilla

In vigore dal 30 gen 2023
Misure relative alla pesca dell’anguilla 1.   Il presente articolo si applica alle acque dell’Unione — comprese le acque salmastre, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione — e ai pescherecci dell’Unione nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM. Il presente articolo non si applica alla sottozona geografica 29. 2.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla), come specie bersaglio o come cattura accessoria, in tutte le fasi del ciclo vitale per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura fatto salvo quanto segue: a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all’interno di uno Stato membro da una zona di pesca all’altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle sue diverse fasi del ciclo vitale; b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente ai paragrafi 3 o 4; e c) in deroga alla lettera b), se lo Stato membro interessato stabilisce che il periodo di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM inizia il 1o marzo 2023 o successivamente a tale data, il periodo ha una durata di sei mesi consecutivi; d) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell’anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato. 3.   Nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM il periodo di chiusura va dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1o aprile e il 30 novembre 2023. 4.   Nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 i periodi di chiusura sono i seguenti: a) per l’anguilla di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm: i) nella sottozona CIEM 3, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto 2023; ii) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7, dal 1o settembre al 30 novembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 luglio 2023 e dicembre 2023; iii) nelle sottozone CIEM 8 e 9, dal 1o novembre 2023 al 31 gennaio 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 settembre 2023; b) per l’anguilla di lunghezza totale inferiore a 12 cm: i) dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 2023; ii) in deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca per un mese durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un periodo di chiusura supplementare di un mese; iii) in ulteriore deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca esclusivamente ai fini del ripopolamento per un mese supplementare durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un ulteriore periodo di chiusura supplementare di un mese; vi) l’applicazione dei punti da i) a iii), non determina una situazione in cui lo Stato membro interessato autorizza la pesca, tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2023, per un periodo di durata superiore a un mese più un mese supplementare esclusivamente ai fini del ripopolamento. 5.   Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione: a) in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4: i) entro il 1o marzo 2023 per le sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM; ii) entro il 1o marzo 2023 per le sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9; b) entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4. 6.   È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
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Misure relative alla pesca dell’anguilla (Art. 13 Regolamento (UE) 2023/194) — Testo vigente | Portale Normativo