Art. 13 · Misure relative alla pesca dell’anguilla

Art. 13

Misure relative alla pesca dell’anguilla

In vigore dal 30 gen 2023
Misure relative alla pesca dell’anguilla 1.   Il presente articolo si applica alle acque dell’Unione — comprese le acque salmastre, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione — e ai pescherecci dell’Unione nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM. Il presente articolo non si applica alla sottozona geografica 29. 2.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell’anguilla (Anguilla anguilla), come specie bersaglio o come cattura accessoria, in tutte le fasi del ciclo vitale per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura fatto salvo quanto segue: a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all’interno di uno Stato membro da una zona di pesca all’altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell’anguilla nelle sue diverse fasi del ciclo vitale; b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente ai paragrafi 3 o 4; e c) in deroga alla lettera b), se lo Stato membro interessato stabilisce che il periodo di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM inizia il 1o marzo 2023 o successivamente a tale data, il periodo ha una durata di sei mesi consecutivi; d) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell’anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato. 3.   Nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM il periodo di chiusura va dal 1o gennaio al 31 marzo 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1o aprile e il 30 novembre 2023. 4.   Nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 i periodi di chiusura sono i seguenti: a) per l’anguilla di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm: i) nella sottozona CIEM 3, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto 2023; ii) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7, dal 1o settembre al 30 novembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 luglio 2023 e dicembre 2023; iii) nelle sottozone CIEM 8 e 9, dal 1o novembre 2023 al 31 gennaio 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 30 settembre 2023; b) per l’anguilla di lunghezza totale inferiore a 12 cm: i) dal 1o gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 2023; ii) in deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca per un mese durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un periodo di chiusura supplementare di un mese; iii) in ulteriore deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca esclusivamente ai fini del ripopolamento per un mese supplementare durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un ulteriore periodo di chiusura supplementare di un mese; vi) l’applicazione dei punti da i) a iii), non determina una situazione in cui lo Stato membro interessato autorizza la pesca, tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2023, per un periodo di durata superiore a un mese più un mese supplementare esclusivamente ai fini del ripopolamento. 5.   Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione: a) in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4: i) entro il 1o marzo 2023 per le sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM; ii) entro il 1o marzo 2023 per le sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9; b) entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4. 6.   È vietata la pesca ricreativa dell’anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.
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