Art. 2
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
In vigore dal 17 gen 2023
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587
Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato:
1)
all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;»;
2)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Riferimento alle autorità competenti
[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]
L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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