Art. 2 · Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587

In vigore dal 17 gen 2023
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2017/587 Il regolamento delegato (UE) 2017/587 è così rettificato: 1) all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;»; 2) l'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Riferimento alle autorità competenti [Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014] L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590.».
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