Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 dic 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento di esecuzione si applicano le definizioni seguenti:
1)
si applicano le definizioni di cui all' della direttiva (UE) 2019/1024;
2)
si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nelle categorie di dati geospaziali, relativi all'osservazione della terra e all'ambiente e meteorologici di cui alla direttiva 2007/2/CE;
3)
si applicano le definizioni stabilite per le serie di dati nella categoria di dati relativi alla mobilità di cui alla direttiva 2007/2/CE e alla direttiva 2005/44/CE;
4)
«attributo chiave»: una caratteristica di un oggetto o di un'entità in una serie di dati, come un codice di identificazione nazionale o un nome;
5)
«granularità»: il livello di dettaglio della serie di dati;
6)
«interfaccia di programmazione delle applicazioni (API)»: un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati;
7)
«download in blocco»: una funzione che consente di scaricare un'intera serie di dati in uno o più pacchetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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